Art. 1.

      1. È istituita, presso il Ministero dello sviluppo economico, una commissione per l'utilizzo degli olii vegetali combustibili nella produzione di energia elettrica, nonché per il ritiro degli olii vegetali usati nelle attività di ristorazione, di seguito denominata «commissione».
      2. La commissione è formata da esperti nel campo energetico e agricolo, coadiuvati da rappresentanti delle organizzazioni di categoria, delle aziende produttrici di olii vegetali combustibili e delle aziende produttrici di energia elettrica. Il numero dei componenti non deve essere superiore a quindici.
      3. Alla commissione sono attribuiti compiti di studio, analisi e monitoraggio delle centrali elettriche a ciclo combinato al fine di redigere un piano di fattibilità relativo al processo di sostituzione del combustibile gas metano con olii vegetali combustibili.
      4. La commissione può organizzare i suoi lavori attraverso la costituzione, al suo interno, di uno o più comitati, fermo restando quanto disposto dall'articolo 5.